1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare, sino al 30 giugno 2007, gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.